Il consiglio di istituto, nella seduta ordinaria del 10 ottobre 2016, ha integrato e modificato gli articoli 9-10 del regolamento di istituto vigente, come riportato di seguito e pubblicato all’albo on line della istituzione scolastica:
ART. 9 INGRESSI ED USCITE DEGLI STUDENTI (come modificato ed integrato dal consiglio di istituto con delibera del 10/10/2016)
a) L’ingresso a scuola, al suono della prima campanella, precede di cinque minuti l’inizio della prima ora di lezione. Di norma, gli alunni non potranno entrare in classe una volta iniziate le lezioni. Gli alunni in ritardo rimarranno nei locali appositamente designati all’interno della scuola ed entreranno in aula alla seconda ora.
b) L’ingresso alla seconda ora di lezione produce l’obbligo di giustificazione, così come ogni altra assenza sia oraria che giornaliera. L’insegnante in servizio in tale ora dovrà annotare l’ ingresso sia sul registro cartaceo – finché vigente – che su quello elettronico, ovvero verificare che esso sia già stato registrato attraverso altri mezzi elettronici, dai quali emergerà il quadro complessivo dei ritardi di ogni singolo studente.
c) Al raggiungimento del quarto ritardo, su segnalazione dell’insegnante, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore, contatterà la famiglia – anche attraverso il personale di segreteria – per avvertire dell’avvicinarsi al limite massimo di ritardi ammessi.
d) Al raggiungimento del sesto ritardo complessivo, per quanto giustificato, il coordinatore della classe a cui appartiene lo studente avviserà il Dirigente scolastico o un suo collaboratore affinché vengano presi provvedimenti nell’ambito di un ventaglio di possibilità: la convocazione della famiglia a scuola, la nota sul registro, l’assegnazione di compiti e ricerche da presentare in classe, l’obbligo a frequentare corsi di recupero pomeridiani ed eventualmente attività di lavoro socialmente utili.
e) Di norma, non è consentito l’ingresso in aula dopo la seconda ora, a meno che l’alunno non presenti un attestato di analisi medica o altra dimostrazione di impegno inderogabile. Gli alunni minorenni, in tal caso, dovranno inoltre essere accompagnati da un genitore.
f) La richiesta di uscita anticipata alla penultima ora dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore. Nel caso degli studenti minorenni, si procede all’autorizzazione di uscita solo alla presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del documento del delegante e del delegato). Per quanto riguarda gli alunni maggiorenni la richiesta di uscita dovrà essere sottoposta dall’alunno stesso all’approvazione del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore.
g) Potranno essere accordati specifici permessi per documentati motivi di salute, per lo svolgimento di un’attività sportiva o per specifiche necessità, previa valutazione del Dirigente scolastico.
ART. 10 FREQUENZA E GIUSTIFICAZIONI (come modificato ed integrato dal consiglio di istituto con delibera del 10/10/2016).
a) Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza. Ogni assenza, oraria o giornaliera dovrà essere giustificata da un genitore, se l’alunno è minorenne, o dallo studente stesso, se maggiorenne. Le giustificazioni dovranno in ogni caso essere effettuate sull’apposito libretto consegnato dalla scuola a inizio anno scolastico.
b) Il terzo giorno dal rientro a scuola dopo un’assenza, in mancanza di giustificazione, lo studente non verrà ammesso in classe dal docente. Sarà il dirigente scolastico, o suo collaboratore, a valutare se procedere alla sua ammissione o organizzare diversamente la sua presenza a scuola. Contestualmente, sarà avvisata la famiglia.
c) Nel caso di reiterate assenze o di ritardi non giustificati, su segnalazione del coordinatore, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore provvederà ad una annotazione sul registro con eventuali conseguenze sul voto di condotta, oltre che la possibilità di far svolgere allo studente attività socialmente utili.
ART. 10 BIS. ASSENZE PROLUNGATE (come integrato dal consiglio di istituto con delibera del 10/10/2016)
Oltre alla giustificazione, l’alunno che risulti assente per più di cinque giorni, dovrà presentare un certificato medico, senza il quale non potrà essere ammesso in classe.
Per “assenza per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al settimo giorno, per l’attestazione dell’idoneità alla frequenza. Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l’obbligo della presentazione di tale certificato rientrano anche le festività intermedie, i giorni prefestivi o di vacanza soltanto nel caso in cui l’alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse.
Se un genitore – responsabile per le eventuali dichiarazioni mendaci – avvisa anticipatamente e per iscritto la scuola che l’assenza sarà dovuta ad altre ragioni, diverse dalla malattia, la scuola non richiederà il certificato medico.