logo della Repubblica italiana

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni

Descrizione

Per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, è vigente la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Si precisa che:

  • il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
  • l’orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria di II grado;
  • considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni;
  • devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Di seguito la tabella del quadro orario previsto dalla normativa vigente:

 

 

Deroghe

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/2009) prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo (cfr. circolare ministeriale n. 20/2011).

A tal proposito, il collegio dei docenti dell’I.I.S Salvemini-Duca d’Aosta, nella riunione plenaria del 9 dicembre 2015, ha deliberato le seguenti deroghe di cui all’art.14, comma 7, DPR 122/2009:

  1. gravi motivi di salute
  2. terapie e/o cure programmate;
  3. donazioni di sangue;
  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
  6. soggiorno degli alunni stranieri nel paese d’origine per motivi familiari.
Riferimenti normativi:

DPR 122/2009, art.14
Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011 (vedi documento allegato)